Art. 1 - Definizione
1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo Pisano - Associazione Sportiva Dilettantistica C.U.S. PISA A.S.D.-. Il C.U.S. PISA è un Ente Sportivo Universitario, con sede in Pisa che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).
2. Il C.U.S. PISA è associazione che realizza le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, con operatività limitata alla Regione Toscana, e partecipa alle attività nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d), lett. g) e successive modificazioni.
3. Il C.U.S. PISA attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università di Pisa direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..
4. Il C.U.S. PISA sin dal 1946 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I..
5. II C.U.S. PISA considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.
6. Il C.U.S. PISA si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.
7. Il C.U.S. Pisa si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo statuto del C.U.S.I. e con le sue finalità.
Art. 2 - Finalità
1. Sono finalità del C.U.S. PISA:
2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:
Art. 3 - Natura
1. Il C.U.S. PISA è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. Il C.U.S. PISA ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello statuto della federazione.
3. Il C.U.S. PISA può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
4. L'adesione del C.U.S. PISA al CUSI comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.
5. il C.U.S. PISA accetta le norme e le direttive del CONI nonché gli statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purché non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti del CUSI.
Art. 4 - Durata
1. La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque tale da ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).
Art. 5 - Modalità di adesione al C.U.S.I.
1. Il C.U.S. PISA , già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art. 24.
2. II C.U.S. PISA accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.
3. Il C.U.S. PISA acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:
Art. 6 - Strutture organizzative
1. Il C.U.S. PISA struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.
2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. PISA , fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale del singolo C.U.S., aderente al C.U.S.I..
3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I..
Art. 7 - Soci del C.U.S. PISA
1. Sono soci del C.U.S. PISA le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S. PISA.
2. Possono essere soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città, sede del C.U.S. PISA, fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del C.U.S.I., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. PISA.
3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.
4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.
5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.
6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.
7. È fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di soci.
Art. 8 - Esclusione - recesso – decadenza
1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. PISA. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. PISA, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. PISA.
2. Il recesso del Socio ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione al Consiglio Direttivo avvenga almeno tre mesi prima.
3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.
Art. 9 - Definizione
1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. PISA, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.
2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. PISA che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..
3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..
Art. 10 - Doveri dei Tesserati
1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.
1. II tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..
Art. 11 - Organi del C.U.S. PISA
1. Sono organi del C.U.S. PISA:
Art. 12 - Norme in tema di Assemblea
1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. PISA ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. PISA e su un quotidiano locale.
3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci del C.U.S. PISA.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti.
6. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera ai sensi art.21 Codice Civile.
Art. 13 - L'Assemblea Ordinaria
1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del C.U.S. PISA:
2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.
Art. 14 - L'Assemblea Straordinaria
1. L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:
Art. 15 - ll Presidente
1. II Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. PISA.
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo
1. II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. PISA ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.
1. II Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
3. II Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 (cinque) e massimo di 11 (undici), compresi il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. PISA, eletti dall’Assemblea dei Soci, salvo quanto stabilito al successivo comma 5.
5. I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea ordinaria. Una percentuale di Consiglieri non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio Direttivo come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3 è nominata direttamente dai Rettori delle Università e degli Istituti Superiori Universitari di riferimento con apposito decreto in conformità con quanto disposto dall'art. 41 commi 9, 10 e 11 dello statuto del C.U.S.I..
6. II Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. PISA, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.
7. II Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza dei presenti.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.
9. Il Consiglio Direttivo decade:
Art. 17 - Il Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori, eletti dall'Assemblea.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
4. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.
5. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.
Art. 18 - Patrimonio
1. Il patrimonio del C.U.S. PISA è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.
Art. 19 - Mezzi finanziari
1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. PISA si avvale dei seguenti mezzi:
2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. PISA. Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.
Art. 20 - Bilancio e Conto Consuntivo
1. L'esercizio finanziario del C.U.S. PISA comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la gestione del C.U.S. PISA è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.
3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla competente Assemblea.
4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.
Art. 21 - Scioglimento del C. U. S. PISA
1. Lo scioglimento del C.U.S. PISA è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente statuto.
2. II patrimonio residuo sarà devoluto a fini Sportivi ai sensi art. 90 co. 18 L. 289/2002; può essere, su indicazione dell'Assemblea, destinato al C.U.S.I. ovvero all'Università territorialmente competente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Controversie
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. PISA e la Federazione, il C.U.S. PISA ed altri C.U.S., tra il C.U.S. PISA ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. PISA a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..
2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..
3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.
4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I..
5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del C.U.S.I..
Art. 23 - Normativa applicabile
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica.
Art. 24 - Norma transitoria
1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. PISA, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informatori dello Statuto C.U.S.I..
2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. PISA la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto. A tal fine, il C.U.S. PISA procederà alla ricognizione dei soci attuali, per l'individuazione della compagine associativa.
Art. 25 - Norme integrative ed interpretative
1. L’esclusione del socio prevista dall’art. 8 commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive e dal C.U.S.I..
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall’art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all’Assemblea dei Soci.
3. I Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall’Assemblea Soci nella prima riunione utile.